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giovedì 16 agosto 2012

In Farmacia nuova regola.

Da oggi il medico dovra' indicare in ricetta 

'rossa', in linea generale, il nome del principio 

attivo del farmaco prescritto invece del nome 

commerciale. Puo' aggiungere, oltre alla 

sostanza contenuta nel farmaco, anche il nome 

commerciale di un medicinale solo nel caso in 

cui sia specificata la "non sostituibilita'", che va 

giustificata con una sintetica motivazione ad hoc. 

Le nuove norme sono entrate in vigore con la 

pubblicazione in Gazzetta ufficiale, datata 14 

agosto. Pubblicazione che stabilisce la conversione in legge del dl 95 'Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini'.La nuova normativa per i medici 

e' indicata al comma 11-bis. "Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia 

cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica - si legge - per il cui trattamento sono 

disponibili piu' medicinali equivalenti e' tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario 

nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco". Il medico "ha facolta' di 

indicare altresi' la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale 

indicazione e' vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una 

sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita'". Il farmacista dovra' attenersi alla disposizione. 

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